Attenzione: questo articolo è stato pubblicato oltre sei mesi fa, pertanto le informazioni presenti potrebbero non essere più valide. In caso di dubbi ti invitiamo a rivolgerti all'ufficio vertenze della Cisl di Brescia.Decreto Legge 185 del 29/11/08 convertito in
Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, le nuove tabelle.
Con la conversione in legge del D.L. 185, vengono finalmente chiariti i limiti e le modalità di intervento per il ricorso agli strumenti atti alla tutela del reddito.
Il testo del D.L. già da noi pubblicato il 5 dicembre, necessitava di alcuni chiarimenti per la sua attuazione, con la conversione il legge il Governo ha definito le modalità ed i requisiti di accesso alle integrazioni che riportiamo nella tabella di seguito esposti.
Per eventuali dubbi, aiuti nella compilazione delle domande assistenza potete rivolgervi agli sportelli dell’INPS, o del nostro patronato INAS. Inoltre potete rivolgervi alle Federazioni di Categoria della CISL per le informazioni relative all’attivazione di tutti gli strumenti necessaria alla tutela del posto di lavoro
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Le Risorse disponibili |
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Anno 2009 |
Anno 2010 |
Anno 2011 |
Dal Anno 2012 |
Note: le risorse indicate sono aggiuntive a quanto già stanziato per il fondo per l’occupazione.
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Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola |
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Condizioni |
Sospensione per Crisi Aziendale o occupazionale |
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Requisiti |
2 anni di assicurazione per la Disoccupazione |
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Subordinata |
Intervento integrativo pari almeno al 20% da corrispondersi da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o da fondi di cui al D.lgs. 276/03 ( fondi per lavoratori in somministrazione) |
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Durata |
90 giornate indennizzate nell’anno solare |
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Esclusione |
Aziende destinate al trattamento di integrazione salariale. |
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L’indennita’ non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro ( rifiuto di una “congrua” offerta di lavoro ). Fino all’entrata in vigore del decreto attuativo (entro 60 gg. dalla legge) l’indennità spetta anche in assenza dell’intervento integrativo delle’ente bilaterale. |
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Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti |
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Condizioni |
Sospensione per Crisi Aziendale o occupazionale. |
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Beneficiari |
Dipendenti imprese settore artigianato. |
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Requisiti |
2 anni di assicurazione per la Disoccupazione. |
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Subordinata |
Intervento integrativo pari almeno al 20% da corrispondersi da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o da fondi di cui al D.lgs. 276/03 ( fondi per lavoratori in somministrazione) |
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Durata |
90 giornate indennizzate nell’anno solare |
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Esclusione |
Aziende destinate al trattamento di integrazione salariale. |
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L’indennita’ non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro ( rifiuto di una “congrua” offerta di lavoro ). Fino all’entrata in vigore del decreto attuativo (entro 60 gg. dalla legge) l’indennità spetta anche in assenza dell’intervento integrativo delle’ente bilaterale. |
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Indennità ordinaria di disoccupazione per Apprendisti |
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Condizioni |
Sospensione o licenziamento per Crisi Aziendale o occupazionale |
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Requisiti |
In forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto, che possano far valere una anzianità aziendale pari o superiore a 3 mesi. |
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Subordinata |
Intervento integrativo pari almeno al 20% da corrispondersi da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. |
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Durata |
90 giornate nella vigenza della durata del contratto di apprendistato. |
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Adempimenti lavoratore |
Rendere al Centro Circoscrizionale per l’Impiego disponibilità immediata all’occupazione |
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Adempimenti Azienda * * (Condizioni indispensabili anche per i lavoratori di cui tabella 1) |
L’azienda deve comunicare ai servizi competenti e all’INPS territorialmente competente la comunicazione della sospensione, le motivazioni e i nominativi dei lavoratori interessati. |
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Importo indennità |
Importo previsto per l’indennità ordinaria di Disoccupazione |
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Indennità ordinaria di disoccupazione per Collaboratori Coordinati |
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Condizioni |
Iscritti in via esclusiva gestione separata INPS |
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Requisiti |
Opera in regime di monocommittenza |
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Importo indennità |
E’ riconosciuta una somma pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente liquidata in unica soluzione. |
La disponibilità finanziaria comprende sia l’indennità che la relativa copertura contributiva che gli assegni al nucleo familiare .
Per i lavoratori sopraindicati è possibile l’utilizzo dei trattamenti cassa integrazione guadagni straordinaria i o mobilità in deroga alle vigenti normative ( a seguito di accordi tra Organizzazioni Sindacali e Regioni ) solo all’esaurimento dei periodi di tutela previsti dalla Legge 2 /2009 (indicati in tabella)