La Cisl di Brescia informa e raccomanda ai lavoratori che sono stati collocati in cassa integrazione in deroga di mettere in atto tutte le procedure previste per non compromettere il loro diritto a percepire le indennità previste.

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L’INPS, con la allegata circolare fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito alla erogazione contemporanea di due prestazioni in erogazione a proprio carico relative alla malattia ed alle integrazioni salariali.
Facendo proprie alcuni orientamenti giurisprudenziali assimila il trattamento relativo alla malattia durante la CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) ai trattamenti in essere duranti i periodi di CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria).

Sicuramente importante il chiarimento dell’Istituto, che però andrebbe completato da altrettanta chiarezza legislativa in merito, anche a fronte delle svariate situazioni in cui oggi operano le aziende ed a cui sono esposti i lavoratori.

Circolare INPS n.82 del 16 giugno 2009 in formato PDF

Il limite di durata delle 52 settimane sarà conteggiato sulle effettive giornate di sospensioni e non più sul numero delle settimane.
Con la circolare n. 58 del 20 aprile l’istituto ha corretto le modalità di calcolo delle settimane di CIG che le aziende possono utilizzare, rendendo maggiormente flessibile il criterio di computo dei limiti temporali nel limite delle 52 settimane.
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