Con l’approvazione definitiva del DDL sulla riforma del Welfare vengono rese operative le modifiche che il protocollo di luglio il governo aveva raggiunto con le organizzazioni sindacali.
Alcune di queste modifiche hanno avuto riflessi anche sui cosiddetti ammortizzatori sociali, e la Disoccupazione ordinaria in particolare, pubblichiamo le principali modifiche introdotte ed in vigore dal 1° gennaio 2008.
Le modifiche introdotte valgono per i trattamenti di Disoccupazione ordinaria in pagamento dal 1° gennaio 2008.
Come prima cosa è bene ricordare che l’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori e lavoratrici che hanno perso involontariamente l’occupazione, ovvero non compete ai lavoratori che si sono dimessi.
Viene riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per Giusta Causa con una penalizzazione sull’erogazione pari a giorni trenta.
Sono esenti da questa regola le lavoratrici che si dimettono in regime di tutela della maternità. Ovvero dal momento in cui entrano nello stato di gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino.
La domanda va presentata all’INPS su apposito modulo (mod. DS 21), entro 60 giorni a partire dal primo giorno indennizzabile, ovvero essendo i primi 7 giorni non indennizzati il tempo per la presentazione è pari a 67 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Alla domanda va allegata una dichiarazione di responsabilità con la quale il soggetto attesti lo stato di disoccupato, oltre ad essersi presentato presso i centri per l’impiego per l’immediata disponibilità ad una nuova occupazione ( Inps mess. n. 160/2004).
In caso di breve periodo di svolgimento di attività lavorativa, il trattamento viene sospeso e ne viene ripristinata l’erogazione alla presentazione di nuova dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione ( Inps mess. n. 19229/2004).
Il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore licenziato una dichiarazione ( Mod. DS 22) ove siano riepilogati e descritte le notizie relative alla retribuzione, al periodo prestato, ai motivi della risoluzione del rapporto di lavoro alla posizione assicurativa.
Al fine di sopperire ai possibili ritardi imputabili al datore di lavoro il lavoratore può presentare un modello sostitutivo della dichiarazione DS 22, ( Inps mess. n. 34975/2005 circ. n. 28/2007).
L’indennità decorre dal 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro se presentata entro sette giorni da tale data. Se presentata oltre il 7° giorno decorre dal 5° giorno dalla data di presentazione.
Nel caso al lavoratore venga corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso la disoccupazione decorre dal 7° giorno successivo alla scadenza del periodo retribuito. In caso di licenziamento per giusta causa i termini per il pagamento sono differiti di 30 giorni (art. 36, comma 3 R.D.L. n. 1827/1935).
Per i lavoratori disoccupati con età inferiore ai 50 anni l’indennità viene corrisposta per otto mesi, per chi ha compiuto i cinquanta anni e superiori, l’indennità è corrisposta invece per 12 mesi.
Durante tutto il periodo ove il lavoratore percepisce l’indennità di disoccupazione permane il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare, il riconoscimento della contribuzione figurativa sul periodo riconosciuto ed in cui si percepisce il trattamento.
L’indennità di disoccupazione può essere sospesa nel caso il lavoratore trovi un breve reimpiego e ripresa alla fine dell’occupazione. Al fine di utilizzare questa possibilità si deve considerare però lo spazio temporale mobile di un anno e che non sia stata utilizzato l’intero periodo di indennità.
Per quanto riguarda la Disoccupazione definita “ a requisiti ridotti “ il trattamento viene elevato al 35% per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi giorni fino ad un massimo di 180, e comunque non superiori al numero di giornate lavorate nell’anno stesso, e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto e quello delle giornate di lavoro prestate.
L’importo dell’indennità di disoccupazione è relativo alla retribuzione media percepita nei tre mesi precedenti alla perdita dell’occupazione ( art. 78 comma 19 L. n. 38/2000 e ex art. 7 comma 2 D.L. n. 86/1998), tali importi così determinati non possono però superare i massimali che l’INPS fissa ogni anno per tale prestazione.
A far data dal 1 gennaio 2008 gli importi dell’indennità vengono elevati al 60 % della retribuzioni per i primi sei mesi, al 50 % per altri due ed al 40 % per gli ulteriori mesi di trattamento.
L’indennità di disoccupazione, come detto in precedenza, è maggiorata della quota relativa agli assegni familiari, e se corrisposta all’interno del periodo compreso tra il 18 e d il 24 dicembre di un assegno speciale in occasione delle festività natalizie.
L’indennità di disoccupazione è corrisposta direttamente dall’Inps, il pagamento può essere sospeso e ripristinato in alcuni casi di sospensione fra cui:
- rioccupazione non superiore a 5 giorni;
- Periodi di malattia indennizzati;
- avviamento a cantieri di lavoro.
L’indennità non spetta invece nelle ipotesi di perdita o sospensione dello stato di disoccupazione disciplinata dalla normativa in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro ( art. 13 comma 2, D.L. n. 35/2005).
IN SINTESI
| Disoccupazione ordinaria | ||
|---|---|---|
| Lavoratori/trici licenziati per: | - Fine contratto a tempo determinato.
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (carenza lavoro, cessazione attività aziendale, soppressione di mansioni ecc.) - Licenziamento per giusta causa |
Penalizzazione di 30 gg nell’erogazione |
| Lavoratrici dimesse in maternità | Purché entro il periodo di tutela e conservazione del posto | |
| Requisiti: | 2 anni di assicurazione
52 ctb settimanali Iscrizione nell’elenco anagrafico del Centro per l’impiego |
Almeno 1 ctb utile per la DS accreditato nel biennio precedente la cessazione dell’attività lavorativa. Nel biennio precedente la cessazione dell’attività lavorativa. |
| Presentazione della domanda | Entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro a pena decadenza. | All’INPS e/o ai Centri per l’impiego |
| Decorrenza | 8° giorno dalla cessazione
5° giorno successivo alla presentazione |
Domanda presentata entro 7 giorni dalla cessazione.
Domanda presentata dopo 7 giorni dalla cessazione.
* nota il preavviso se corrisposto sposta i tempi di pagamento. |
| Durata | 8 mesi nell’arco di 12 mesi
12 mesi se più di 50 anni |
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| Decadenza | - Rioccupazione superiore a 5 giorni.
- Rifiuto di un lavoro adeguato. - Fine periodo indennizzabile. |
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| Importo indennità
Lavoratori con meno di 50 anni Lavoratori con più di 50 anni |
60 % per i primi sei mesi, 50 % per i successivi 2 mesi, 40 % per i rimanenti mesi |
Riferiti alla retribuzione media percepita, nei 3 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro soggetta a contribuzione, e non inferiore ai minimi nazionali sindacali.
** fermi i massimali INPS |
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Disoccupazione Requisiti Ridotti |
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| Lavoratori/trici | Licenziati. Lavoro stagionale, lavoro in somministrazione. |
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| Requisiti | - 2 anni di anzianità assicurativa. - Almeno 78 gg nell’anno a cui si riferisce la DS |
Sono utili: ferie, malattia, riposi retribuiti. |
| Termini | Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento | |
| Giornate indennizzate | Le giornate effettivamente lavorate nell’anno stesso. | E comunque non superiore alla differenza tra 360, diminuito delle giornate di trattamento eventualmente goduto, e quello di lavoro prestato |
| Importo indennità | Pari al 35% della retribuzione media giornaliera per 120 giorni ed il 40% fino ai 180 | Retribuzione media giornaliera: pari alla somma delle retribuzioni lorde percepite per le giornate effettivamente lavorate, diviso il totale gg stesse. |
Ricordiamo che il settore dell’Agricoltura e dell’Edilizia utilizzano un regime particolare per il quale invitiamo a rivolgersi agli uffici del patronato INAS o alle Federazioni di Categoria FAI CISL e FILCA CISL.