closeAttenzione: questo articolo è stato pubblicato oltre sei mesi fa, pertanto le informazioni presenti potrebbero non essere più valide. In caso di dubbi ti invitiamo a rivolgerti all'ufficio vertenze della Cisl di Brescia.

Registriamo sempre con maggiore frequenza casi di lavoratori che, in base alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 626/94, vengono sospesi dall’azienda per inidoneità alla mansione svolta.

l provvedimento trova la sua origine nelle valutazioni che il medico competente, ai sensi art. 16 e 17 del Decreto Legislativo, rilascia al datore di lavoro in merito alle capacità lavorative del dipendente. Ove riscontrasse, a seguito degli accertamenti compiuti tale inidoneità, parziale o totale, deve informarne immediatamente il datore di lavoro, il quale deve attivarsi per trovare una collocazione interna all’azienda in linea con le prescrizioni mediche, ove ciò non sia possibile può disporre la sospensione del lavoratore.

Contro tale parere il lavoratore può presentare ricorso presso l’organo di vigilanza territoriale competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione.
In attesa del collegio medico che può confermare, modificare o revocare il provvedimento, l’azienda può sospendere il lavoratore.
Ora spesso accade che la sospensione, fatto di per se drammatico per l’impatto occupazionale sul lavoratore, porti con se anche la sospensione della retribuzione, causando così ulteriore danno al lavoratore che si trova senza lavoro e senza retribuzione.

La corte di Cassazione sezione Lavoro si è già espressa con due sentenze contro questa ultima ipotesi, ( sentenza n. 5777 del 10-06-1998, e sentenza n. 1536 del 26-01-2005 ) ritenendo che il provvedimento di inidoneità è un giudizio del medico competente, avverso tale giudizio il lavoratore può presentare ricorso, ed è solo il definitivo giudizio dell’ente preposto a confermare, definire, o modificare tale provvedimento.
Pertanto la scelta del datore di lavoro di sospendere il lavoratore su un parere, se pur legittimo, del medico competente in attesa del pronunciamento del collegio, è una scelta connessa al principio del rischio di impresa e non può ricadere sul lavoratore la penalizzazione per tale scelta.
Pertanto nel caso vi trovaste in simili situazioni vi invitiamo ad interpellare immediatamente le organizzazioni sindacali o il nostro ufficio vertenze al fine di promuovere l’accertamento presso la struttura sanitaria competente, e chiedere all’azienda la corresponsione delle retribuzioni.