Dimissioni volontarie: nuova disciplina
24 Novembre 2007

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 8 novembre u.s. la legge 17 ottobre 2007, n. 188 (cfr. pag. 2702) che detta nuove disposizioni in materia di dimissioni volontarie dei lavoratori subordinati e dei soggetti la cui prestazione è riconducibile a lavoro autonomo od associato.
Obiettivo della norma è quello di sconfiggere l’abusato fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”‘, firmate da molti lavoratori in maniera contestuale con l’inizio del rapporto di lavoro. Purtroppo, si tratta di un qualcosa che è molto radicato in taluni settori di attività che si fa fatica a sconfiggere e che, sovente, rappresenta la ‘‘visualizzazione” della inferiorità effettiva della posizione del prestatore nei confronti del datore di lavoro. L’ampiezza del fenomeno è particolarmente riconoscibile sia dagli organi di vigilanza, che dagli Uffici che trattano le conciliazioni delle controversie di lavoro.
Si può affermare, ad esempio, che in certi settori, caratterizzati da stagionalità o da punte di attività, si è abusato dello strumento, risolvendo in questo modo rapporti di apprendistato (per i quali si è beneficiato delle agevolazioni contributive), correlandoli alle dimissioni anticipate del giovane lavoratore.
Un discorso analogo si registra anche in contratti a tempo indeterminato che riguardano, soprattutto, lavoratrici le quali, sovente, si trovano in una posizione di oggettiva subalternità psicologica.
Datori di lavoro destinatari
La disposizione trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro pubblici e privati, infatti dal testo non emerge alcuna eccezione. Quindi, è applicabile a tutte le Pubbliche Amministrazioni ed ai datori di lavoro privati, ivi compresi quelli domestici, le fondazioni, le associazioni ed i partiti.
Dimissioni e recesso dalla prestazione lavorativa
Il comma 1 dell’art. 1, dopo aver affermato che è fatto salvo l’art. 2118 c.c. che disciplina le modalità di recesso dal contratto a tempo indeterminato, afferma che la lettera di dimissioni volontarie o di recesso dalla prestazione lavorativa del lavoratore subordinato o di quello autonomo va resa a pena di nullità, su moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle Direzioni provinciali del Lavoro, dagli Uffici comunali e dai centri per l’impiego oltre che, previa convenzione stipulata a livello centrale, dai patronati e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Legge 17 ottobre 2007, n. 188
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e” presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.
6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali e” reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
7. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Modelli per le dimissioni volontarie
Il comma 3 stabilisce che i modelli dovranno essere realizzati secondo alcune direttive che saranno emanate con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale «concertato» con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della norma.
Nel modello dovrà essere, obbligatoriamente, riportato un codice alfanumerico progressivo per la identificazione, la data di emissione (elemento importante e decisivo in quanto essi possono essere utilizzati soltanto nei quindici giorni successivi), gli spazi per indicare il lavoratore autonomo o subordinato, il datore di lavoro, la tipologia contrattuale, la data della stipula o altri elementi ritenuti utili. Il decreto dovrà prevedere (comma 4) anche modalità per evitare falsificazioni o contraffazioni. I moduli (comma 5) saranno disponibili anche sul sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con modalità che il Legislatore rimanda al decreto e che dovranno garantire certezza dell’identità del richiedente, riservatezza dei dati personali, individuazione della data di rilascio, cosa estremamente importante alla luce del fatto che il modulo ha una validità di quindici giorni dalla data del rilascio. Nei centottanta giorni successivi all’entrata in vigore della legge (comma 6), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dovrà identificare le modalità attraverso le quali i lavoratori subordinati od autonomi potranno acquisire, in forma gratuita, i modelli anche dalle organizzazioni sindacali e dai patronati. Da quanto appena detto si evince che le nuove disposizioni non avranno una efficacia immediata ma occorrerà attendere la stampa dei nuovi modelli, conformi al decreto ministeriale che, si spera, venga emanato, sollecitamente, nei termini (novanta giorni) previsti dal Legislatore.
Nullità delle dimissioni
La nullità delle dimissioni comporta una serie di questioni che si cercherà di analizzare, partendo dalla considerazione che l’azione è imprescrittibile (art. 1422 c.c.) e che può essere fatta valere da chiunque abbia interesse (art. 1421 c.c.): ovviamente, l’interesse ad esercitare l’azione non può che essere del lavoratore o di chi ne esercita i diritti. La cosa non è peregrina, atteso che in una eventuale rivendicazione di natura economica per pregressi diritti rivendicati per l’intercorso rapporto (es. differenze retributive, lavoro straordinario, ecc.) potrebbe avere un peso considerevole anche una richiesta economica correlata alla nullità delle dimissioni a suo tempo presentate.
Lavoratori domestici
Come si diceva, la norma trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, ivi compresi quelli domestici ove, ad avviso di chi scrive, potrebbe presentarsi qualche ulteriore criticità: ci si riferisce all’ipotesi, non del tutto peregrina, di una domestica o di una badante (anche neo comunitaria) che rassegni le proprie dimissioni in modo non regolamentare e torni al proprio paese, rientrando in Italia dopo molto tempo e, perciò stesso, reclamando il posto: cosa dovrebbe fare il datore di lavoro, atteso che, mancando la prestazione, non c’è stata né contribuzione, né prestazione? L’unica soluzione, anche perché nel frattempo la lavoratrice potrebbe essere stata sostituita da un’altra, è rappresentata dal licenziamento ‘‘ad nutum”.
Dimissioni ‘‘in bianco” più difficili
La necessità del modello ‘‘formale” che, non dimentichiamolo, avrà valore soltanto per quindici giorni dalla data del rilascio, potrebbe costituire una remora, a svicolare dal percorso, per quei datori di lavoro che hanno approfittato della regolarizzazione e della stabilizzazione ponendo in essere l’iter procedimentale individuato dai commi 1192 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 296/2007: ci si riferisce a quei passaggi normativi che prevedendo l’inquadramento dei lavoratori come subordinati, chiedono ai datori di lavoro un contratto di almeno 24 mesi, fatte salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa. Ora, la norma appena introdotta, rende più difficile il gioco delle dimissioni ‘‘in bianco” sottoscritte dal lavoratore all’atto della stabilizzazione o della emersione dal ‘‘nero”. Anche le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice e dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato od in affidamento, andranno formalizzate sul modello ‘‘ufficiale” e convalidate dalla Direzione provinciale del lavoro. La convalida costituisce una condizione essenziale di validità delle stesse, senza la quale l’atto è viziato da nullità assoluta (a prescindere dall’utilizzo del modulo ‘‘formale”) e, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, è inidoneo ad estinguere il rapporto, potendo contare il soggetto tutelato un diritto alla conservazione del posto di lavoro, con l’ulteriore diritto al risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c.
Note dell’autore: l’ articolo è integrato con delle riflessioni apparse su riviste specialistiche a cura di Eufranio Massi direttore della DPL di Modena e che ci paiono alquanto condivisibili.