Dimissioni: dal 5 marzo obbligo modello ministeriale
20 Febbraio 2008

Dal 5 marzo sarà operativa la nuova disciplina per le dimissioni del lavoratore dal rapporto di lavoro subordinato.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 il decreto 21 gennaio 2008 del ministero del lavoro riguardo alle “adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori”.
Come riportato nella nostra precedente nota il modulo è stato introdotto dalla legge 188/07, e riguarda le dimissioni volontarie che devono essere presentate su apposito modulo, pena la nullità delle stesse.
Scarica il volantino con il prospetto sintetico in formato PDF.
Sono obbligati a questo nuovo adempimento tutti i lavoratori con: contratto subordinato, collaborazione coordinata e continuativa ed anche a progetto, con contratto a collaborazione di natura occasionale, in partecipazione con apporto di lavoro, i soci di cooperative.
Al modulo, esclusivamente telematico, si accede attraverso il sito del Ministero www.lavoro.gov.it, non è possibile però che questa operazione sia svolta dal singolo lavoratore in autonomia, ma deve essere effettuata presso una delle sedi individuate dalla legge 188/07, ovvero le Direzioni Provinciali del Lavoro, gli Uffici Comunali, i Centri per l’Impiego.
Pertanto il lavoratore che intende dimettersi deve recarsi presso uno di questi uffici e chiedere la compilazione del modulo.
Gli uffici individuati dovranno essere in grado entro il 5 marzo di ottemperare a questa norma di legge a cui non possono in alcun modo rifiutarsi.
Per il momento non sono ancora stati abilitati dal Ministero a questa operazione le organizzazioni sindacali o i patronati, che erano invece soggetti indicati nella legge come potenziali operatori.
Ribadiamo quanto già espresso nel precedente articolo ovvero che la soluzione individuata dal Ministero, anche se può sembrare estremamente macchinosa e complessa, è una risposta alla cattiva abitudine di molti, troppi, imprenditori che in questi anni facevano sottoscrivere ai lavoratori dimissioni “in bianco” già all’atto dell’assunzione, con questa prassi si è resa definiva la tutela dei lavoratori stessi da questi soprusi.