
Decreto Legge 185 del 29/11/08 convertito in
Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, le nuove tabelle.
Con la conversione in legge del D.L. 185, vengono finalmente chiariti i limiti e le modalità di intervento per il ricorso agli strumenti atti alla tutela del reddito.
Il testo del D.L. già da noi pubblicato il 5 dicembre, necessitava di alcuni chiarimenti per la sua attuazione, con la conversione il legge il Governo ha definito le modalità ed i requisiti di accesso alle integrazioni che riportiamo nella tabella di seguito esposti.
Per eventuali dubbi, aiuti nella compilazione delle domande assistenza potete rivolgervi agli sportelli dell’INPS, o del nostro patronato INAS. Inoltre potete rivolgervi alle Federazioni di Categoria della CISL per le informazioni relative all’attivazione di tutti gli strumenti necessaria alla tutela del posto di lavoro
Le Risorse disponibili |
|||
---|---|---|---|
Anno 2009 |
Anno 2010 |
Anno 2011 |
Dal Anno 2012 |
Note: le risorse indicate sono aggiuntive a quanto già stanziato per il fondo per l’occupazione.
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola |
|
---|---|
Condizioni |
Sospensione per Crisi Aziendale o occupazionale |
Requisiti |
2 anni di assicurazione per la Disoccupazione |
Subordinata |
Intervento integrativo pari almeno al 20% da corrispondersi da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o da fondi di cui al D.lgs. 276/03 ( fondi per lavoratori in somministrazione) |
Durata |
90 giornate indennizzate nell’anno solare |
Esclusione |
Aziende destinate al trattamento di integrazione salariale. |
L’indennita’ non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro ( rifiuto di una “congrua” offerta di lavoro ). Fino all’entrata in vigore del decreto attuativo (entro 60 gg. dalla legge) l’indennità spetta anche in assenza dell’intervento integrativo delle’ente bilaterale. |
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti |
|
---|---|
Condizioni |
Sospensione per Crisi Aziendale o occupazionale. |
Beneficiari |
Dipendenti imprese settore artigianato. |
Requisiti |
2 anni di assicurazione per la Disoccupazione. |
Subordinata |
Intervento integrativo pari almeno al 20% da corrispondersi da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o da fondi di cui al D.lgs. 276/03 ( fondi per lavoratori in somministrazione) |
Durata |
90 giornate indennizzate nell’anno solare |
Esclusione |
Aziende destinate al trattamento di integrazione salariale. |
L’indennita’ non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro ( rifiuto di una “congrua” offerta di lavoro ). Fino all’entrata in vigore del decreto attuativo (entro 60 gg. dalla legge) l’indennità spetta anche in assenza dell’intervento integrativo delle’ente bilaterale. |
Indennità ordinaria di disoccupazione per Apprendisti |
|
---|---|
Condizioni |
Sospensione o licenziamento per Crisi Aziendale o occupazionale |
Requisiti |
In forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto, che possano far valere una anzianità aziendale pari o superiore a 3 mesi. |
Subordinata |
Intervento integrativo pari almeno al 20% da corrispondersi da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. |
Durata |
90 giornate nella vigenza della durata del contratto di apprendistato. |
Adempimenti lavoratore |
Rendere al Centro Circoscrizionale per l’Impiego disponibilità immediata all’occupazione |
Adempimenti Azienda * * (Condizioni indispensabili anche per i lavoratori di cui tabella 1) |
L’azienda deve comunicare ai servizi competenti e all’INPS territorialmente competente la comunicazione della sospensione, le motivazioni e i nominativi dei lavoratori interessati. |
Importo indennità |
Importo previsto per l’indennità ordinaria di Disoccupazione |
Indennità ordinaria di disoccupazione per Collaboratori Coordinati |
|
Condizioni |
Iscritti in via esclusiva gestione separata INPS |
Requisiti |
Opera in regime di monocommittenza |
|
|
Importo indennità |
E’ riconosciuta una somma pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente liquidata in unica soluzione. |
La disponibilità finanziaria comprende sia l’indennità che la relativa copertura contributiva che gli assegni al nucleo familiare .
Per i lavoratori sopraindicati è possibile l’utilizzo dei trattamenti cassa integrazione guadagni straordinaria i o mobilità in deroga alle vigenti normative ( a seguito di accordi tra Organizzazioni Sindacali e Regioni ) solo all’esaurimento dei periodi di tutela previsti dalla Legge 2 /2009 (indicati in tabella)