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Il Tribunale di Milano sancisce, con apposita sentenza, la responsabilità solidale prevista dall’art. 29 D.Lgs nr 276/03 nei confronti di una pubblica amministrazione.

Secondo il giudice la legge fa riferimento sia al committente imprenditore che al committente datore di lavoro, categoria ove va inserito certamente anche il Comune. Inoltre la disposizione di cui all’art. 1 co 2 D.Lgs 276/03 ( “… il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale…”) va interpretata nel senso di escludere l’applicazione delle norme contenute nella normativa in esame alla sola disciplina del rapporto lavorativo nel pubblico impiego.

Finalmente questo ci consente di arginare un fenomeno che sta sempre più dilagando tra le amministrazione a totale discapito dei lavoratori.

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