Edilizia (imprese minori)
Durata preavviso | Dimissioni Permessi Indennità |
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Fino a 5 anni di anzianità: Fino a 10 anni di anzianità: Oltre i 10 anni di anzianità: |
Termini di disdetta: possono aver luogo in qualunque giorno della settimana. Forma delle dimissioni: per iscritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento . Decorrono dal giorno del ricevimento da parte dell’azienda. Indennità sostitutiva: spetta in caso di sospensione dal rapporto. Permessi durante il preavviso: possono essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie né di congedo matrimoniale. |
Edili imprese e affini
Durata preavviso | Dimissioni Permessi Indennità |
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Impiegati – inferiore ai 5 anni di servizio: Impiegati – oltre 5 e inferiore ai 10 anni di servizio: Impiegati – oltre i 10 anni di servizio: Operai – fino a 3 anni di servizio ininterrotto: Operai – con più di 3 anni di servizio ininterrotto: |
Termini di disdetta (impiegati): i termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni(impiegati) i termini sono ridotti alla metà. Forma delle dimissioni (impiegati, operai): devono essere presentate per iscritto. Indennità sostitutiva (impiegati, operai): spetta in caso di sospensione del rapporto. Facoltà di interruzione preavviso (impiegati): la parte che riceve la disdetta può troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Permessi durante il preavviso(impiegati): possono essere concessi dei brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata degli stessi saranno stabilite dalla direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda. Termini di disdetta(operai): possono decorrere da qualunque giorno della settimana. Apprendistato: per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli art 32(operai) e art 71 (impiegati) del CCNL con riferimento al livello riconosciuto all’apprendista. |
Edilizia (aziende artigiane)
Durata preavviso | Dimissioni Permessi Indennità |
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Impiegati – fino 5 anni di servizio: Impiegati – con più di 5 anni di servizio e meno di 10 : Impiegati – che hanno superato i 10 anni di servizio: Operai – fino a 3 anni di servizio ininterrotto: Operai – con più di 3 anni di servizio ininterrotto: |
Termini di disdetta(impiegati): decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese (considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese ). In caso di dimissioni (impiegati ) i termini di preavviso sono ridotti alla metà. L’impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene “ad personam” l’eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data. Forma delle dimissioni (impiegati e operai): devono essere comunicate per iscritto Indennità sostitutiva(impiegati e operai): spetta in caso di sospensione dal rapporto. Facoltà di interruzione preavviso (impiegati) : è in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Permessi durante il preavviso (impiegati): spettano permessi la cui durata e quantità è stabilita dall’impresa alla luce delle esigenze aziendali. Termini di disdetta (operai): possono aver luogo in qualunque giorno della settimana. |
Edilizia (aziende cooperative)
Durata preavviso | Dimissioni Permessi Indennità |
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Impiegati – con meno di 5 anni di servizio: Impiegati – oltre 5 e inferiore ai 10 anni di servizio: Impiegati – oltre 10 anni di servizio: Operai – fino a 3 anni di servizio ininterrotto: Operai – con più di 3 anni di servizio ininterrotto: |
Termini di disdetta(impiegati): decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese (considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese ). In caso di dimissioni (impiegati) i termini di preavviso sono ridotti alla metà. L’impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene “ad personam” l’eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.Quota giornaliera pari a 1/25 della retribuzione mensile(da 1 a 14 art 80 ccnl). Forma delle dimissioni (impiegati, operai): devono essere comunicate per iscritto Indennità sostitutiva (impiegati, operai): spetta in caso di sospensione dal rapporto. Facoltà di interruzione preavviso (impiegati): è in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Permessi durante il preavviso (impiegati): spettano permessi la cui durata e quantità è stabilita dall’impresa alla luce delle esigenze aziendali. Termini di disdetta (operai): possono aver luogo in qualunque giorno della settimana. Lavoratori a cottimo (operai): nell’indennità di preavviso verrà computato anche l’utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane. |
Edilizia (piccola e media industria)
Durata preavviso | Dimissioni Permessi Indennità |
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Impiegati – con meno di 5 anni di servizio: Impiegati – oltre i 5 e inferiore ai 10 anni di servizio Impiegati – oltre i 10 anni di servizio: Operai – fino a 3 anni di servizio ininterrotto: Operai – con più di 3 anni di servizio ininterrotto: Per gli operai retribuiti a cottimo nell’indennità di preavviso deve essere computato anche l’utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane. |
Termini di disdetta (impiegati): decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese (considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese). In caso di dimissioni (impiegati) i termini di preavviso sono ridotti alla metà. L’impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene “ad personam” l’eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data Forma delle dimissioni (impiegati e operai): devono essere comunicate per iscritto Indennità sostitutiva (impiegati e operai): Facoltà di interruzione preavviso (impiegati): la parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Permessi durante il preavviso (impiegati): saranno concessi permessi la cui durata e quantità è stabilita dall’impresa alla luce delle esigenze aziendali. Termini di disdetta (operai): possono aver luogo in qualunque giorno della settimana. |