Grafici/editoriali (aziende industriali)
Durata preavviso |
Dimissioni |
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Impiegati – Oltre 5 anni di servizio: Impiegati – oltre 5 e inferiori a 10 anni di servizio: Impiegati – Oltre 10 anni di servizio: Operai – Fino a 10 anni di anzianità: Operai – Oltre 10 anni di anzianità: |
Termini di disdetta (impiegati): decorrono dal 1° o dal 15° giorno di ciascun mese. Forma delle dimissioni (impiegati e operai): per iscritto, decorrono dal giorno del ricevimento da parte dell’azienda. Indennità sostitutiva (impiegati e operai): spetta in caso di sospensione dal rapporto. Interruzione del preavviso(impiegati): è in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma art. 15 (CCNL) di troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Permessi durante il preavviso(impiegati): saranno concessi permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda. Termini di disdetta (operai): devono essere date l’ultimo giorno della settimana lavorativa ed avere decorrenza dal primo giorno della successiva. Esonero dal preavviso (operai): l’azienda può anche esonerare l’operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso. |
Comunicazione, Grafici/editoriali (aziende artigiane)
Durata preavviso |
Dimissioni |
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Impiegati – con meno di 5 anni di anzianità: Impiegati – con più di 5 anni di anzianità e meno di 10: Impiegati – che hanno superato i 10 anni di anzianità: Operai: |
Termini di disdetta (impiegati): decorrono dal 1° al 15° giorno di ciascun mese. Forma delle dimissioni (impiegati e operai): per iscritto, decorrono dal giorno del ricevimento da parte dell’azienda. Indennità sostitutiva (impiegati e operai): spetta in caso di sospensione dal rapporto. Facoltà di interruzione preavviso (impiegati): è in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma art.71 (CCNL) di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Permessi durante il preavviso (impiegati): spettano permessi la cui durata e quantità è stabilita dall’impresa alla luce delle esigenze aziendali. Termini di disdetta (operai): deve essere data l’ultimo giorno della settimana lavorativa ed avere decorrenza dal primo giorno della successiva. In caso di dimissioni senza preavviso l’azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all’operaio l’equivalente del preavviso da questi non dato. L’Azienda può anche esonerare l’operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso,l’operaio che ha ricevuto il preavviso può interrompere il rapporto prima della scadenza del preavviso stesso,con la sola retribuzione relativa al periodo lavorato. La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto. |